Sez. 2, Sentenza n. 8750 del 18/08/1993 (Rv. 483484 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Vizi costruttivi ex art. 1669 cod. civ. - Nozione - Differenza con i vizi ex art. 1667 cod. civ..
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere
Le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre si ha azione di garanzia per i vizi e difformità ai sensi dell'art. 1667 quando la costruzione non corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza osservare le regole della tecnica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)