Sez. 2, Sentenza n. 3794 del 21/04/1994 (Rv. 486315 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Vizi costruttivi ex art. 1669 cod. civ. e vizi previsti dall'art. 1667 cod. civ. - Nozione - Accertamento della natura del vizio - valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere
In tema di appalto l'art. 1669 cod. civ. disciplina essenzialmente le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidano negativamente ed in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali e, quindi, sulla solidità, efficienza e durata della opera, laddove l'art. 1667 che prevede la garanzia per i vizi, riguarda l'ipotesi delle costruzioni che non corrispondano alle caratteristiche del progetto e del contratto d'appalto e che siano state costruite senza osservare le regole della tecnica. L'accertamento relativo alla suscettibilità dei difetti in concreto riscontrati a pregiudicare o meno la conservazione ed il godimento della costruzione ed a ricadere, quindi, rispettivamente nella previsione dell'art. 1669 o in quella dell'art. 1667 cod. civ., con conseguente applicazione della diversa corrispondente disciplina in tema di decorrenza e durata dei termini di decadenza e prescrizione, costituisce accertamento di merito sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)