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Sez. L, Sentenza n. 4347 del 04/03/2015 (Rv. 634320 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 69 del c.c.n.l. del personale degli istituti di vigilanza privata del 6 dicembre 2006 - Interpretazione - Durata del periodo di prova - Giorni di effettiva prestazione del lavoro.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634320-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'espressione "effettivo lavoro prestato" di cui all'art. 69 del c.c.n.l. del personale degli istituti di vigilanza privata del 6 dicembre 2006, ai fini del computo del periodo di prova, si interpreta nel senso di ricomprendere solo i giorni in cui il lavoratore ha effettivamente prestato la sua opera, con esclusione di tutti gli altri, compresi quelli di riposo, atteso il suo inequivoco tenore letterale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Contr. Coll. 06/12/2006 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)