Sez. L, Sentenza n. 7087 del 18/07/1998 (Rv. 517346 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausola relativa alla durata del periodo di prova - Interpretazione - Rilevanza o meno dei giorni di riposo settimanale - Mancato riferimento all'effettiva portata linguistica della clausola - Omessa considerazione di altre clausole significative - Vizio di motivazione e di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
È affetta da vizio di motivazione e da violazione dei principi di ermeneutica contrattuale, sia sotto il profilo della cosiddetta interpretazione soggettiva che di quello della interpretazione oggettiva, - e quindi va annullata con rinvio - la sentenza di merito che, nell'interpretare una clausola di contratto collettivo relativa alla durata del periodo di prova facente riferimento a "45 giorni di lavoro effettivo", non abbia preso in considerazione, in rapporto alla computabilità o meno dei giorni di riposo settimanale, l'effettiva portata sul piano linguistico della clausola stessa (limitandosi a valorizzare un indirizzo giurisprudenziale attribuente rilievo anche ai giorni di riposo settimanale in riferimento a clausole contrattuali contenenti la diversa dizione di "effettivo servizio prestato"), e non abbia considerato l'incidenza sul piano interpretativo della clausola secondo cui "per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa", nonché della clausola che con riferimento ad altre categorie di personale specifica che la durata del periodo di prova si computa secondo i giorni di calendario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)