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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023 (Rv. 669227 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio - Criteri.
Stato
decisa il 2023-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669227-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)