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Sez. 2, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024 (Rv. 670001-02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al giudice - Opposizione dell’Avvocato contro il provvedimento che liquida il compenso - Applicabilità della riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670001-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)