diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10079 del 17/05/2016 (Rv. 639652 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Assegno bancario privo di clausola di non trasferibilità - Serie di girate in bianco - Presentazione, per la riscossione, presso la banca dove il girante è titolare di conto corrente - Controllo della regolarità delle girate - Onere della banca trattaria - Sussistenza - Obblighi ed eventuale responsabilità della banca girataria per l'incasso - Rispettiva individuazione e condizione.
Stato
decisa il 2016-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639652-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

Nel caso di presentazione per la riscossione di un assegno bancario privo di clausola di non trasferibilità e caratterizzato da una serie di girate in bianco presso la banca dove il girante per l'incasso è titolare di conto corrente, quest'ultima, se limitatasi a curarne la riscossione quale mandataria all'incasso della banca trattaria, ha soltanto l'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno nel momento in cui il titolo le viene consegnato, mentre la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi apposte, grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38 del r.d. n. 1736 del 1933. La banca girataria per l'incasso può, peraltro, essere chiamata a rispondere in solido con la banca trattaria, a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del traente, ove, con il suo comportamento colposo o doloso (da dedurre e adeguatamente dimostrare nel caso concreto), abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del danno, consistente nell'indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all'incasso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 11, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)