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Sez. 1, Sentenza n. 3187 del 11/02/2008 (Rv. 601806 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Controllo della regolare continuità delle girate - Onere gravante sulla banca trattaria - Sussistenza - Responsabilità della banca girataria per l'incasso a titolo contrattuale ed extracontrattuale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601806-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

La responsabilità nei confronti dell'emittente di assegno bancario non munito di clausola di non trasferibilità, per il mancato controllo della regolare continuità delle girate, ai sensi dell'art. 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, si riferisce alla sola banca trattaria, cui la predetta norma impone uno specifico obbligo operante sul piano contrattuale con il traente, e non si estende alla diversa banca che non paghi il titolo ma si limiti, in qualità di girataria per l'incasso, a curarne la riscossione; la sostituzione della banca presentatrice a quella trattaria riguarda, infatti, esclusivamente il pagamento dell'assegno e non si estende alla verifica della legittimità del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell'assegno nella stanza di compensazione ove il titolo potrebbe e dovrebbe essere esaminato dalla banca trattaria, salva la responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l'incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, tutte le volte in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell'indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato. Ciò non esclude che la banca girataria per l'incasso possa essere responsabile, per il pagamento del titolo effettuato nonostante il difetto della regolare continuità delle girate, anche a titolo contrattuale, nei confronti sia della banca trattaria sia del traente, quando, su base negoziale, sia stato adottato un sistema di pagamento in virtù del quale la banca girataria per l'incasso rinuncia a presentare fisicamente il titolo, così da precludere alla banca trattaria quei controlli che di regola le competono.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)