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Sez. L, Sentenza n. 5423 del 07/06/1990 (Rv. 467571 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA - TERMINE DI PRESTAZIONI DELLA DOMANDA - DATA DEL 30 NOVEMBRE DELL'ANNO DI DISOCCUPAZIONE - PERENTORIETÀ - DATA FINALE DELL'ANNATA AGRARIA O DEL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467571-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA - TERMINE DI PRESTAZIONI DELLA DOMANDA - DATA DEL 30 NOVEMBRE DELL'ANNO DI DISOCCUPAZIONE - PERENTORIETÀ - DATA FINALE DELL'ANNATA AGRARIA O DEL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*

Per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli, va osservato il termine di decadenza - il cui inutile decorso è rilevabile di ufficio e può essere eccepito anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. - di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 1323 del 1955, vale a dire il 30 novembre dell'anno di riferimento del periodo di disoccupazione, indipendentemente sia dalla data, variabile, in cui secondo gli Usi locali ha fine l'annata agraria, sia dal periodo di disoccupazione. (V 3573/86, mass n 446497; (V 3684/84, mass n 435682).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)