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Sez. 5 - , Sentenza n. 9793 del 12/04/2023 (Rv. 667716 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presentazione della nota di variazione dell'imposta - Legittimazione del curatore fallimentare - Sussistenza - Concordato fallimentare con assuntore - Chiusura del fallimento per intervenuta definitività del decreto di omologazione - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667716-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

In tema di IVA, il curatore fallimentare, essendo tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti IVA inerenti al periodo compreso tra l'apertura e la chiusura del fallimento, è legittimato a presentare la nota di variazione dell'imponibile o dell'imposta, di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche ove il fallimento venga chiuso ex art. 130 l.fall, per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, Legge Falliment. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)