Sez. L, Sentenza n. 467 del 20/01/1998 (Rv. 511741 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamento ex D.L. n.390 del 1989 - Richieste inferiori agli esuberi accertati dal CIPI - Sindacato dell'impresa sulle domande - Esclusione - Ritardo nella loro trasmissioni - Decadenza dal diritto - Insussistenza - Ritardo del pensionamento - Conseguente responsabilità risarcitoria dell'impresa - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In relazione alla disciplina del prepensionamento dei dipendenti da imprese industriali con eccedenze strutturali di manodopera di cui al D.L. 7 dicembre 1989 n. 390, i lavoratori che abbiano presentato nei termini prescritti l'istanza di prepensionamento sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo al pensionamento anticipato, non limitabile o condizionabile, allorquando il numero dei dipendenti accertati come esuberanti dalla delibera del CIPI risulti superiore al numero di quelli che hanno presentato la domanda di prepensionamento, essendo ammessa una selezione tra le domande soltanto nell'ipotesi di loro eccedenza rispetto al numero dei lavoratori da prepensionare. Nè il medesimo diritto è colpito da decadenza in caso di invio da parte dell'impresa delle domande all'INPS oltre il previsto termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione (art. 4, comma terzo, del citato decreto legge), dato che tale ritardo può solo determinare una temporanea illegittima protrazione del rapporto lavorativo, destinato ad estinguersi nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione, e la conseguente eventuale responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/12/1989 num. 390 art. 4, Legge 01/06/1991 num. 169 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)