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Sez. L, Sentenza n. 8685 del 08/09/1997 (Rv. 507650 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamento - Termine per la trasmissione delle domande all'INPS da parte dell'impresa - Perentorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507650-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In materia di prepensionamenti di personale di imprese industriali con eccedenze strutturali di manodopera, non ha carattere perentorio il termine, di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di prepensionamento dei lavoratori interessati, previsto dall'art. 4, terzo comma, del D.L. 7 dicembre 1989 n. 390 e dalla corrispondente disposizione del D.L. 13 febbraio 1990 n. 20 (decreti legge non convertiti, ma fatti oggetto di sanatoria, quanto agli atti e ai rapporti posti in essere sulla loro base, da parte dell'art. 2 legge 1 giugno 1991 n. 169, di conversione con modifiche del D.L. 29 marzo 1991 n. 108) per la trasmissione all'INPS da parte dell'impresa delle domande di prepensionamento stesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/12/1989 num. 390 art. 4 com. 3, Decreto Legge 13/12/1990 num. 20 art. 4 com. 3, Legge 01/06/1991 num. 169 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)