Sez. L, Sentenza n. 1067 del 20/03/1975 (Rv. 374492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SUCCESSIONE DI DISTINTI RAPPORTI DI LAVORO TRA LE STESSE PARTI - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SUCCESSIONE DI DISTINTI RAPPORTI DI LAVORO TRA LE STESSE PARTI - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di Determinazione e liquidazione dell'indennita di anzianita, ex art 2120 cod civ, perche si possa affermare l'esistenza di due rapporti di lavoro, succedutisi fra le medesime parti, senza intervallo di tempo e senza sostanziali modifiche nella collaborazione lavorativa, e necessario l'accertamento, da parte del giudice del merito, dell'esistenza di un accordo avente efficacia novativa in senso oggettivo. Tale accertamento rientra fra i compiti istituzionali del giudice del merito, ed e insindacabile in Sede di legittimita, quando sia sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o da errori giuridici. (V 512/72, mass n 356501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)