Sez. 2, Sentenza n. 512 del 21/02/1972 (Rv. 356501 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - AUTONOMIA E DISTINZIONE DEI DUE RAPPORTI - ACCORDO NOVATIVO - PROVA - NECESSITA - LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE DI FRODE AL PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'INDENNITA - DIMISSIONI - PRESUNZIONE CONTRARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - AUTONOMIA E DISTINZIONE DEI DUE RAPPORTI - ACCORDO NOVATIVO - PROVA - NECESSITA - LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE DI FRODE AL PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'INDENNITA - DIMISSIONI - PRESUNZIONE CONTRARIA.*
Perche possa ritenersi la sussistenza di due distinti rapporti di lavoro succedutisi l'un l'altro senza intervallo di tempo occorre che sia data la prova di un accordo novativo. A tal fine, per stabilire se il secondo contratto sia diverso ed autonomo o costituisca la continuazione del primo, le modalita di cessazione di questo hanno un valore relativo, potendo solo incidere sullo spostamento della prova presuntiva a favore o a carico delle parti, nel senso di far ritenere che, mentre il licenziamento, salvo prova contraria, si presume normalmente intimato in frode al principio della infrazionabilita dell'anzianita, le dimissioni, invece, si presumono sempre fino a prova contraria, date volontariamente. (Conf 227'69, mass n 338182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)