Sez. 1, Sentenza n. 23401 del 16/11/2015 (Rv. 637729 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Rapporti tra giudizi cautelare e di merito - Proposizione di tutte le domande nel primo - Necessità - Esclusione - Modalità di proposizione della domanda risarcitoria nel giudizio cautelare - Fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 669 octies c.p.c.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
Il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, sicché nel primo possono formularsi domande nuove rispetto a quelle proposte nel secondo, dovendosi, peraltro, precisare che l'onere del ricorrente in via cautelare di indicare la domanda risarcitoria (regolato, tra gli altri, dall'art. 669 octies c.p.c. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005) è pienamente soddisfatto allorché l'istante abbia prospettato le violazioni lamentate, manifestando, anche implicitamente, l'intenzione di voler agire giudizialmente per far cessare i comportamenti denunziati e per ottenere il risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)