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Sez. 3, Sentenza n. 22830 del 10/11/2010 (Rv. 615154 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove od intervento di terzi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615154-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

Essendo il giudizio di merito autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo; ne consegue che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 669 octies, Cod. Civ. art. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)