Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014 (Rv. 629327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE | Tempi e modalità - Disciplina ex artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Fattura - Annotazione - Obbligo generalizzato - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE
In tema di IVA, gli artt. 23 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'imposta, sicché tanto l'omissione della suddetta annotazione entro il termine previsto dal citato art. 23, quanto la mancata contabilizzazione delle fatture nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituiscono "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del "volume d'affari" previsto dall'art. 20 del medesimo d.P.R. e, conseguentemente, dell'imposta dovuta, e trovano un puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e 44 dell'indicato d.P.R.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)