Sez. 5, Sentenza n. 2477 del 06/02/2006 (Rv. 586831 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE | Tempi e modalità - Disciplina ex artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Fattura - Annotazione - Obbligo generalizzato - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE
In tema di IVA, le norme, contenute negli artt. 23 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)