Sez. 1, Sentenza n. 459 del 02/02/1978 (Rv. 389758 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - APPLICABILITA IN ORDINE ALLE PRONUNCE ARBITRALI - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - APPLICABILITA IN ORDINE ALLE PRONUNCE ARBITRALI - ESCLUSIONE.*
L'art 798 cod proc civ, il quale prevede il riesame del merito della causa, da parte della Corte d'appello adita per la delibazione di sentenza straniera, quando questa sia stata pronunciata in contumacia, trova applicazione solo nei confronti delle sentenze conclusive di un ordinario giudizio di cognizione, e non anche, pertanto, delle pronunce arbitrali. Il procedimento arbitrale, infatti, ancorche soggetto al rispetto del principio del contraddittorio, manca di un atto di citazione, che dia ingresso alla possibilita di Costituzione in giudizio, e presenta comunque complessive caratteristiche strutturali incompatibili con la configurabilita di una contumacia in senso tecnico-giuridico, alla quale non puo essere equiparata la mera assenza od il disinteresse della parte allo svolgimento della procedura ritualmente incardinata. (V 42/75, mass n 373173).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)