Sez. 1, Sentenza n. 42 del 09/01/1975 (Rv. 373173 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - CONDIZIONI - CONTUMACIA - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - CONDIZIONI - CONTUMACIA - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
In tema di delibazione di sentenze straniere, la disposizione dell'art 798 cod proc civ (che prescrive il riesame del merito nel caso di sentenze pronunziate in contumacia), dovendosi attribuire all'espressione 'in contumacià significato tecnico-giuridico, risulta applicabile solo riguardo alle sentenze conclusive di un ordinario giudizio di cognizione. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la suprema Corte ha escluso l'applicabilita della disposizione riguardo alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa da un tribunale lussemburghese, osservando che, cosi per l'ordinamento italiano come per quello lussemburghese, il fallimento viene dichiarato a conclusione di una procedura sommaria a carattere inquisitorio - che non determina Costituzione in giudizio ne contumacia - restando differite alla fase di opposizione formalita e garanzie dell'ordinario giudizio di cognizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)