Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 dicembre 1964, causa 102/63
Epigrafe
Nella causa promossa dal
Sig. Jacques Boursin,
dipendente dell'Alta Autorità della C.E.C.A., residente in Bereldange (Lussemburgo), Rue de Luxembourg 63,
con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles,
ricorrente,
contro
l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
rappresentata dal suo consulente giuridico, Dott. Pierre Lamoureux, in qualità d'agente,
causa avente ad oggetto l'annullamento di decisioni riguardanti la camera del ricorrente,
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
composta dai Signori :
R. Lecourt, Presidente,
L. Delvaux e A. Trabucchi (relatore), giudici,
Avvocato generale : K. Roemer,
Cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Il ricorrente, assunto il 3 gennaio 1955 dall'Alta Autorità della C.E.C.A., veniva nominato in ruolo il 1o luglio 1956 al grado A 6, primo scatto.
paragrafo 3
Nell'ottobre 1958 egli figurava nell'organico della Divisione del Mercato, col titolo di amministratore III, al grado A 6, secondo scatto, e con carriera fino al grado A 4 (amministratore I). Il 27 luglio 1960 egli veniva promosso al grado A 5, primo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1960.
paragrafo 4
Il 4 gennaio 1961 al ricorrente veniva assegnato ad interim, e con effetto dal 1o gennaio 1960, il posto n. 18 dell'organico della Direzione Generale «Problemi del lavoro, Risanamento e Riconversione», con mansioni di amministratore principale. In seguito a tale assegnazione, a partire dal 1o settembre 1960 egli percepiva un'indennità differenziale, calcolata con riferimento al grado A 4, primo scatto.
paragrafo 5
Il 21 settembre 1962 veniva notificata al ricorrente la decisione 5 settembre 1962 con cui il Presidente dell'Alta Autorità lo nominava al grado occupato ad interim, cioè A 4, primo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1962. Il 23 gennaio 1963 egli riceveva una nota con cui il Direttore del Personale, sig. Jaurant-Singer, gli comunicava che la sua posizione amministrativa rimaneva stabilita come segue :
paragrafo 6
«Impiego (carriera) : Amministratore principale (cat. A, gradi 4 e 5)
Assegnazione: posto n. 123 dell'organico della D. G. Problemi del lavoro (ex posto 18)».
paragrafo 7
In una nota inviata al Presidente dell'Alta Autorità il 28 gennaio 1963, il ricorrente manifestava il proprio dissenso circa l'impiego destinatogli, dato che esso implicava una diminuzione delle sue aspettative di carriera. Il 7 febbraio 1963 il Direttore del Personale rispondeva al ricorrente confermandogli che, data la situazione organizzativa in quel momento esistente, non era assolutamente possibile modificare la sua posizione amministrativa.
paragrafo 8
Il 18 febbraio 1963 il sig. Vinck, Direttore Generale del ricorrente, in una nota inviata alla Commissione amministrativa a proposito dell'organigramma 1963/1964, chiedeva fra l'altro la creazione di un posto di consigliere (grado A 3) presso la sua Direzione Generale e, di conseguenza, la soppressione del posto di amministratore principale presso la Divisione «Riconversione industriale». Queste modifiche, che il Vinck riteneva necessarie nell'interesse del servizio, avrebbero consentito, secondo la stessa nota, di sistemare qualche situazione controversa sorta dall'applicazione del nuovo Statuto, fra cui quella del ricorrente. Nella riunione del 5 marzo 1963, la Commissione amministrativa respingeva tale richiesta.
paragrafo 9
Con nota inviata il 13 giugno 1963 al Direttore Generale dell'Amministrazione e delle Finanze, il Vinck, richiamandosi questa volta unicamente alla posizione amministrativa del Boursin, chiedeva che gli fosse precisato l'esito della proposta fatta il 18 febbraio 1963.
paragrafo 10
Il 28 giugno 1963, il Direttore Generale dell'Amministrazione e delle Finanze, dott. Signorini, comunicava in risposta la decisione negativa della Commissione amministrativa.
paragrafo 11
Il 29 luglio 1963 il ricorrente inviava al Presidente dell'Alta Autorità un reclamo a norma dell'articolo 90 dello Statuto, chiedendo che la decisione del 18 dicembre 1962 fosse modificata, quanto meno nella parte relativa all'impiego di amministratore principale, e che gli fossero comunque conservate le aspettative di carriera, cioè la possibilità di giungere fino al grado A 3. Egli prospettava inoltre la possibilità che il suo posto di amministratore principale fosse trasformato in un posto di consigliere.
paragrafo 12
Il reclamo veniva respinto con nota del Vicepresidente dell'Alta Autorità, sig. Coppé, in data 17 ottobre 1963.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, depositato in Cancelleria il 27 novembre 1963, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 2
«I Dichiarare nulli, e come tali privi di giuridico effetto :
1o Il rifiuto opposto dall'Alta Autorità, con nota del 17 ottobre 1963, alla richiesta del ricorrente intesa a che fosse regolarizzata la sua posizione amministrativa, richiesta riguardante in ispecie la conservazione, se non altro a titolo personale, delle aspettative di carriera, modificate dalla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni corrispondenti agli impieghi-tipo di cui allo Allegato I dello Statuto.
2o Se del caso, lo Statuto stesso, in ispecie l'articolo 5, n. 4, e l'Allegato I.
3o La decisione della Commissione dei Presidenti con cui è stata rifiutata all'Alta Autorità la conservazione, a favore del ricorrente, quanto meno a titolo personale, delle aspettative di carriera ch'egli aveva sotto il precedente Statuto.
II Dichiarare che le convenute sub) 1 e 2 devono conservare al ricorrente, quanto meno a titolo personale, le aspettative di carriera ch'egli aveva sotto il precedente Statuto.
III In subordine
Dichiarare nulli e come tali privi di giuridico effetto :
1o Il rifiuto opposto dall'Alta Autorità, con nota del 17 ottobre 1963, alla richiesta del ricorrente intesa a che fosse regolarizzata la sua posizione amministrativa, richiesta implicante il suo collocamento al grado A 3, ch'egli aveva ottenuto implicitamente prima che gli fosse applicatolo Statuto emendato.
2o L'integrazione del ricorrente in quanto essa implica il suo inquadramento al grado A 4.
IV Dichiarare che il ricorrente dev'essere considerato come inquadrato al grado A 3 con effetto dal 1o gennaio 1962, allo scatto da determinarsi a norma delle disposizioni vigenti e con tutte le conseguenze di legge per quanto riguarda lo stipendio e gli altri vantaggi contemplati dallo Statuto.
Comunque
V Condannare le convenute sub. 1 e 2 a versare al ricorrente, quale risarcimento del danno morale, la somma di un franco, che il ricorrente si riserva di modificare in corso di causa.
VI Porre tutte le spese del giudizio a carico delle convenute sub. 1 e 2.»
paragrafo 3
Nel controricorso, depositato il 30 gennaio 1964, la convenuta ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 4
«Dichiarare irricevibili o respingere in quanto infondate tutte le domande del ricorrente.
Condannare il ricorrente alle spese, restando tuttavia a carico dell'Alta Autorità, in conformità all'articolo 70 del Regolamento di procedura, quelle da essa sostenute.»
paragrafo 5
Nella replica, depositata il 10 maggio 1964, il ricorrente ha inoltre concluso, in subordine, che la Corte voglia :
paragrafo 6
«Ordinare alle convenute di produrre :
1o I verbali relativi all'adozione da parte dell'Alta Autorità dello Statuto del personale, adozione avvenuta nel 1955 (a quanto pare il 21 dicembre) e nel 1956.
2o La nota 16 giugno 1958, inviata al Presidente dai sigg. Dehnen, Rollman e Vinck (tutti e tre Direttori della Divisione del Mercato) e riguardante le promozioni al 1o luglio 1958.
3o La nota 22 dicembre 1959 del sig. Vinck, dall'oggetto: valutazione delle attività e delle funzioni del sig. J. Boursin, ai fini di un'eventuale promozione (allegata alle note di qualifica).
4o La nota di servizio n. 200 (Alta Autorità n. 6874/61 f, in data 2 gennaio 1962, a firma del dott. Signorini) dall'oggetto: Applicazione degli articoli 10, 11, 13 e 15 dello Statuto.
5o Il verbale relativo all'adozione (avvenuta nella riunione del 14 febbraio 1962) del nuovo Statuto da parte dell'Alta Autorità.
6o La nota 15 marzo 1962, del dott. Signorini per il Direttore Generale dei Problemi del lavoro, dall'oggetto: Attuazione delle nuove carriere. Settori principali “Condizioni di lavoro” e “Previdenza sociale”.
7o La nota 29 maggio 1962, del dott. Signorini per il sig. Vinck, dall'oggetto : “Rapporto sulla nomina in ruolo del sig. Jacques Boursin”.
8o La relazione preliminare dell'I.S.I.D.A. (doc. A.A. n. 7276/62 f) dell'ottobre 1962, riguardante: L'organizzazione della D.G. “Problemi del lavoro, Risanamento e Riconversione” della C.E.C.A. (eventualmente le sole pagine 34-38, relative alla Sezione “Riconversione industriale”).
9o La nota 19 dicembre 1962, del sig. Vinck per il dott. Signorini, sulle nuove carriere.
10o La comunicazione al Personale in data 20 dicembre 1962 (doc. A.A. n. 8595/62 f. + gli Allegati I, II e III), a firma del Dott. Signorini e dall'oggetto: Attuazione delle nuove carriere.
11o La nota 7 gennaio 1963, del dott. Signorini per il sig. Vinck, dall'oggetto: Attuazione delle nuove carriere.
12o La nota 5 agosto 1963, del sig. Vinck per il dott. Signorini, dall'oggetto: Reclamo del sig. Boursin a norma dell'articolo 90 dello Statuto. Posizione amministrativa dei sigg. Boursin e Will.
13o La nota 21 ottobre 1963, del dott. Signorini per il sig. Vinck, dall'oggetto: Reclamo del sig. Boursin a norma dell'articolo 90 dello Statuto.
14o La nota del dott. Krawielicki all'Alta Autorità, relativa al ricorso del sig. Boursin.
Ammettere l'audizione dei seguenti testimoni :
1o Sig. Spiegeleer
sul capitolo: se sia vero che, probabilmente nel settembre 1961 e in ogni caso 18 gennaio 1962, il sig. Spiegeleer assicurò al ricorrente che la sua nomina (in forza del vecchio Statuto) al grado A 4, o in esito a un concorso proforma o mediante promozione, era cosa fatta.
2o Sig. F. Vinck
a) sulle circostanze in seguito alle quali il Boursin è divenuto suo collaboratore diretto, e in ispecie si è trovato a svolgere presso di lui mansioni che il Vinck considera corrispondenti alle attuali funzioni di consigliere;
b) sui passi compiuti dal Vinck stesso presso l'Amministrazione onde ottenere la regolarizzazione della posizione amministrativa del ricorrente.»
paragrafo 7
Nella controreplica, depositata il 24 luglio 1964, la convenuta tiene ferme le conclusioni formulate nel controricorso e
paragrafo 8
«si rimette completamente al prudente apprezzamento della Corte circa l'opportunità, per quanto riguarda la discussione in diritto determinata dalle conclusioni assunte dal ricorrente, di disporre l'audizione dei testi i quali non possono aver agito che a titolo privato e le cui attribuzioni — come il ricorrente ben sapeva — non erano comunque tali da implicare il potere di sostituirsi all'Alta Autorità o all'autorità che ha il potere di nomina.»
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › PER QUANTO RIGUARDA LA CHIAMATA IN GIUDIZIO DELLA C.E.C.A. E DELLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha indicato quali controparti :
paragrafo 2
1o la C.E.C.A.,
2o l'Alta Autorità della C.E.C.A.,
3o in quanto occorra, la Commissione dei quattro Presidenti di cui all'articolo 78 del Trattato C.E.C.A.
paragrafo 3
Nel controricorso, l'Alta Autorità dichiara di rappresentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, la C.E.C.A., e ciò in conformità all'articolo 6, primo comma, del Trattato.
paragrafo 4
La Commissione dei quattro Presidenti, con lettera del suo Presidente in data 27 gennaio 1964, dichiara di non essere una delle istituzioni contemplate negli articoli 6 e 7 del Trattato C.E.C.A. e di non poter quindi stare in giudizio.
paragrafo 5
Per quanto riguarda la chiamata in giudizio della C.E.C.A. il ricorrente, pur rilevando che l'articolo 91 dello Statuto del personale della C.E.C.A. emendato parla di ricorso di dipendenti contro la Comunità, si rimette in proposito al prudente apprezzamento della Corte.
paragrafo 6
Quanto alla Commissione dei quattro Presidenti, la cui chiamata in giudizio sarebbe giustificata dalle circostanze, il ricorrente assume che essa, pur non essendo una delle istituzioni contemplate dagli articoli 6 e 7 del Trattato, é cionondimeno un organo della Comunità di cui nella specie viene contestata la competenza. Egli si richiama al diritto belga che, in simili casi, ammette il ricorso al Conseil d'État contro organi municipali quali il Collège des Bourgmestres et Échevins, che non sono dotati di personalità giuridica.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE › I — 1. Annullamento del rifiuto di conservare al ricorrente le sue aspettative di carriera
paragrafo 1
a) La convenuta assume che la domanda è irricevibile in quanto, né la nota del Presidente in data 17 ottobre 1963 né gli atti anteriori dell'Alta Autorità, potevano contenere il rifiuto di conservare il diritto alla carriera A 3, posto che egli non ha mai acquisito tale diritto. Il ricorrente sarebbe stato infatti nominato al posto di amministratore principale, ch'egli occupa attualmente, con effetto dal 1o gennaio 1962, cioè da una data in cui la camera dell'amministratore principale non comprendeva già più i gradi A 4-A 3, ma soltanto i gradi A 5-A 4.
Di conseguenza, non avendo mai occupato un impiego corrispondente ai gradi A 4-A 3, il ricorrente non ha mai avuto aspettative di carriera fino, (né a fortiori, un vero e proprio diritto) al grado A 3: né le une, né l'altro avrebbero quindi potuto essergli tolti.
Il ricorrente ribatte che la promozione che gli occorreva per essere nominato amministratore principale, e per avere in tal modo aspettative di carriera fino al grado A 3, si deve considerare come acquisita in applicazione del vecchio Statuto.
La convenuta non potrebbe opporgli un'omissione dell'Alta Autorità. La stessa convenuta avrebbe ammesso in passato che il ricorrente aveva aspettative di carriera fino al grado A 3 ed avrebbe manifestato il proprio rincrescimento per non avergliele potute conservare a causa dell'atteggiamento assunto dalla Commissione dei Presidenti.
La nota del Vicepresidente in data 17 ottobre 1963 conterrebbe del resto un indubbio rifiuto; la questione se tale rifiuto sia giustificato non riguarderebbe la ricevibilità bensì il merito della controversia.
Nella controreplica, la convenuta rileva che :
1o la promozione non costituisce un diritto fino a quando l'autorità competente non abbia effettivamente adottato una decisione positiva in proposito;
2o il ricorrente, avendo già ottenuto la promozione al grado A 5 con effetto dal 1o gennaio 1960, a norma dell'articolo 39, n. 1 dello Statuto del personale della C.E.C.A. e dell'articolo 2, n. 2 dell'allegato IV Alta Autorità di detto Statuto, non poteva essere nuovamente promosso prima del 1o gennaio 1962.
La convenuta ammette d'altro lato che la questione del se la nota del 17 ottobre 1963 non debba essere considerata, per le ragioni esposte dall'Alta Autorità, come una manifestazione di volontà con cui si è negata la conservazione delle aspettative di carriera, esorbita alquanto dall'ambito della ricevibilità. Si tratterrebbe comunque di una questione da risolversi prima di entrare nel vero e proprio merito della controversia.
L'Alta Autorità avrebbe manifestato il desiderio che fossero conservate a ciascuno le proprie aspettative di carriera, unicamente per far cosa grata ai dipendenti, non già nell'intento di tutelare un interesse giuridicamente protetto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE › I — 1. Annullamento del rifiuto di conservare al ricorrente le sue aspettative di carriera
paragrafo 1
b) La convenuta sostiene inoltre che la domanda in esame è inammissibile per scadenza del termine. Gli atti che potevano incidere sulle aspettative di carriera del ricorrente (cioè l'articolo 5 n. 4 e l'allegato I dello Statuto, riguardante la corrispondenza fra impieghi-tipo e carriere, come pure la determinazione della posizione amministrativa e della carriera individuale del ricorrente) sono stati infatti portati a conoscenza di quest'ultimo con nota del Presidente dell'Alta Autorità in data 16 febbraio 1962 e, rispettivamente, con comunicazione del 23 gennaio 1963. Il termine d'impugnazione sarebbe quindi scaduto nel maggio 1962, per quanto riguarda l'articolo 5 n. 4 dello Statuto, e alla fine del mese di aprile 1963, per quanto riguarda la determinazione della posizione amministrativa e della carriera.
Il ricorrente oppone che lo Statuto, essendo stato adottato da una autorità incompetente dopo la scadenza del termine contemplato del § 7 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, deve essere considerato inesistente, non già semplicemente annullabile.
Non vi sarebbe quindi motivo di applicare il termine stabilito dall'articolo 91 dello Statuto emendato, posto che sarebbe in vigore il vecchio Statuto, il cui articolo 58 non prevede alcun termine per l'impugnazione.
Quand'anche si dovesse ritenere applicabile l'articolo 91 dello Statuto emendato, il termine di tre mesi decorrerebbe, in conformità all'articolo 81 del Regolamento della Corte, soltanto dalla pubblicazione dello Statuto stesso, trattandosi di un atto generale.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non ha mai avuto luogo. Anche volendo considerare lo Statuto come una semplice circolare interna comunicata ai dipendenti, la prova dell'avvenuta comunicazione dovrebbe essere fornita dalla firma del destinatario (art. 26 dello Statuto emendato e art. 8 del vecchio Statuto.)
Egli avrebbe comunque opposto alla nota 23 gennaio 1963 del Direttore del Personale una lettera inviata al Presidente dell'Alta Autorità. La risposta a detta lettera proveniente non dalla stessa Alta Autorità, ma da un semplice dipendente, il sig. Jaurant-Singer, non potrebbe essere considerata come valida decisione del ricorso gerarchico.
Il ricorrente deduce infine che soltanto la descrizione delle funzioni, comunicatagli solo il 21 maggio 1963, gli ha permesso di rendersi conto, da un lato delle necessità di chiedere nuovamente, mediante ricorso gerarchico, la conservazione delle aspettative di carriera e, d'altro lato, del proprio diritto al reinquadramento nel grado A 3.
La convenuta replica che un atto può essere considerato inesistente soltanto in caso di flagrante illegalità, ipotesi che non corrisponde al caso in esame. Lo Statuto emendato, menzionato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità (G.U. 1962, pag. 2673), sarebbe stato del resto di pubblica notorietà e perfettamente noto al ricorrente.
Dato che questi ammette di aver proposto il 28 gennaio 1963 un ricorso gerarchico rimasto privo di valida decisione, se ne dovrebbe inferire che, a norma dell'articolo 91, n. 2, il termine d'impugnazione è scaduto alla fine del maggio 1963.
La descrizione delle funzioni e delle attribuzioni non avrebbe nulla a che vedere con la modifica della carriera del ricorrente, modifica che risulterebbe dall'allegato I dello Statuto, e dalla nota 23 gennaio 1963 inviata al ricorrente.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
paragrafo 1
I — 2. Illegalità dello Statuto, in ispecie dell'articolo 5, n. 4 e dell'allegato Io (vedi supra sub I, 1, b.)
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
paragrafo 1
II — Conservazione al ricorrente delle aspettative di carriera fino al grado A 3 (vedi supra sub I, 1.)
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE › III — 1. Annullamento del rifiuto, contenuto nella nota del 17 ottobre 1963, di reinquadrarlo al grado A 3.
paragrafo 1
Per quanto riguarda questo primo capo delle conclusioni subordinate del ricorrente, la convenuta rileva che nella nota del 29 luglio 1963, il Boursin non aveva chiesto di essere reinquadrato al grado A 3.
paragrafo 2
L'Alta Autorità non aveva quindi alcun motivo di pronunciarsi sulla questione e il ricorrente non può di conseguenza impugnare alcuna decisione negativa, posto che questa non è stata adottata espressamente né si può ritenere implicitamente acquisita. La convenuta rileva inoltre che la domanda è stata tardivamente proposta in quanto, pur essendo in apparenza diretta contro la nota 17 ottobre 1963, essa ha in realtà di mira le decisioni 5 settembre 1962 e 23 gennaio 1963.
paragrafo 3
Il ricorrente oppone di aver suggerito, nella nota del 23 luglio 1963, che il suo impiego di amministratore principale fosse soppresso e sostituito da un impiego di consigliere, dal che emergerebbe chiaramente che egli chiedeva di essere reinquadrato al grado A 3. Egli si richiama del pari alla nota del Servizio Giuridico in data 6 dicembre 1963, in cui suo reclamo era interpretato in tal senso. Per quanto riguarda il decorso del termine, il ricorrente, oltre a richiamarsi agli argomenti già dedotti in proposito, assume che, anche volendo ammettere ch'egli abbia accettato la nomina senza riserve, ovvero che le sue riserve abbiano perso ogni efficacia non essendo state seguite da un ricorso, la preclusione varrebbe solo per il passato, mentre il reclamo avrebbe effetto dal momento in cui è stato proposto, o quanto meno dalla data del deposito del ricorso giurisdizionale. Nella controreplica, la convenuta persiste nell'affermare che il ricorso gerarchico del 29 giugno 1963 era essenzialmente diretto a salvaguardare delle asserite aspettative di carriera.
paragrafo 4
La nota del Servizio Giuridico avrebbe carattere interno ed è posteriore al deposito del ricorso giurisdizionale.
paragrafo 5
Essa sarebbe stata del resto compilata prima che un esame approfondito della controversia permettesse di precisarne il carattere.
paragrafo 6
Posto che nel ricorso gerarchico del 29 giugno 1963 non si parla affatto della descrizione delle funzioni comunicata il 21 maggio 1963, mentre solo il richiamo ad essa avrebbe potuto motivare e concretare una richiesta di reinquadramento, ne conseguirebbe che la domanda è stata tardivamente proposta.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE › III — 2. Annullamento dell'integrazione del ricorrente nella parte in cui essa implica l'inquadramento al grado A 4
paragrafo 1
La convenuta sostiene che la domanda è irricevibile in quanto proposta fuori termine dato che la nomina al grado A 4 era stata comunicata al ricorrente con nota del 21 settembre 1962.
paragrafo 2
Il ricorrente oppone di aver saputo soltanto il 21 maggio 1963 — data della comunicazione della descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di cui all'articolo 5 n. 4 dello Statuto — che le funzioni da lui esercitate corrispondono a quelle di consigliere (grado A 3).
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE › IV — Inquadramento del ricorrente al grado A 3, con effetto dal 1o gennaio 1962
paragrafo 1
La convenuta sostiene che la domanda è irricevibile in quanto vi si chiede che la Corte eserciti un potere spettante all'amministrazione attiva.
paragrafo 2
Il ricorrente ribatte di non aver affatto chiesto alla Corte di nominarlo al grado A 3, ma soltanto di dichiarare ch'egli dev'essere inquadrato al grado A 3.
paragrafo 3
La convenuta ravvisa in questa precisazione del ricorrente una modifica della domanda originaria e si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte. Essa rileva d'altro lato che la frase contenuta nell'allegato X «può …essere nominato in ruolo» sembra riferirsi a un potere esclusivo dell'Alta Autorità.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE › V — Danno morale del ricorrente
paragrafo 1
La convenuta rileva che il ricorrente non ha dedotto alcun argomento a sostegno di questa domanda la quale è di conseguenza irricevibile.
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che la sentenza, ove accolga i capi principali delle sue conclusioni, gli darà del pari soddisfazione dal punto di vista morale.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — PER QUANTO RIGUARDA IL RIFIUTO DELL'ALTA AUTORITÀ CONTENUTO NELLA NOTA DEL 17 OTTOBRE 1963
paragrafo 1
Contro la decisione di rifiuto ch'egli ravvisa nella nota del 17 ottobre 1963il ricorrente deduce i motivi d'incompetenza, violazione di forme essenziali, violazione del trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione e sviamento di potere e svolge i seguenti argomenti :
paragrafo 2
I. La descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relative agli impieghi-tipo contemplati nell'allegato I dello Statuto — descrizione comunicata al ricorrente il 21 maggio 1963 — è nulla in quanto fondata su uno Statuto adottato da un'autorità incompetente: il termine previsto dal § 7 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie era infatti scaduto nel momento in cui lo Statuto è stato adottato dalla Commissione dei Presidenti.
Gli articoli 46 e 62 del vecchio Statuto, adottati in forza di detto paragrafo, non potevano produrre effetti oltre il termine del periodo transitorio ivi contemplato.
II. La decurtazione delle aspettative di carriera del ricorrente viola il principio dei diritti quesiti, principio che la Corte deve salvaguardare in forza dell'articolo 31 del trattato C.E.C.A.
paragrafo 3
La convenuta oppone in via preliminare che, non avendo il ricorrente dedotto alcunché a sostegno dei motivi proposti (in ispecie dei motivi di violazione di forme essenziali e di sviamento di potere) il che è in contrasto con l'articolo 38 del Regolamento di procedura, detti motivi vanno senz'altro disattesi.
paragrafo 4
Il ricorrente replica che, perché le condizioni poste dall'articolo 38 del Regolamento di procedura siano soddisfatte è sufficiente che la controparte non abbia dubbi circa i motivi proposti, senza che il ricorrente debba precisare per ciascuna censura a quale motivo di nullità essa si riferisca.
paragrafo 5
L'esposizione dei motivi potrebbe comunque essere completata da precisazioni contenute nella replica.
paragrafo 6
Per quanto riguarda i mezzi di incompetenza, di violazione di forme essenziali e di sviamento di potere, il ricorrente si richiama soprattutto agli argomenti svolti a sostegno del capo delle conclusioni 3, 1.
paragrafo 7
La convenuta oppone che non è sufficiente limitarsi ad esporre dei fatti e ad invocare dei motivi di nullità, ma che si deve inoltre precisare quali rapporti intercorrano fra gli uni e gli altri.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — PER QUANTO RIGUARDA IL RIFIUTO DELL'ALTA AUTORITÀ CONTENUTO NELLA NOTA DEL 17 OTTOBRE 1963 › La censura d'incompetenza ratione temporis › a) Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta assume che, d'altro lato, la censura relativa all'asserita nullità dello Statuto sarebbe inammissibile perché non rispondente allo scopo e perché il ricorrente non avrebbe interesse ad elevarla. L'eventuale nullità dello Statuto implicherebbe infatti la nullità della decisione con cui il ricorrente è stato nominato amministratore principale e quindi della sua promozione al grado A 4. Il ricorrente verrebbe quindi ricollocato al grado A 5. In un caso del genere, la giurisprudenza amministrativa francese è costante nel senso che il ricorso è irricevibile per mancanza di interesse.
paragrafo 2
Il ricorrente oppone che l'annullamento dello Statuto non dovrebbe in via normale implicare la revoca della sua nomina, e ciò tanto meno in quanto egli avrebbe dovuto essere promosso al grado A 4 già in forza del vecchio Statuto. D'altro lato, quand'anche dovesse essere ricollocato per qualche tempo al grado A 5, egli potrebbe avere interesse ad essere in seguito promosso al grado A 4 conservando le aspettative di carriera offertegli dal vecchio Statuto.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che l'interesse del ricorrente ad ottenere una declaratoria di nullità dello Statuto dev'essere valutato esclusivamente con riferimento all'oggetto del ricorso, cioè la conservazione delle asserite aspettative di carriera. Posto che la declaratoria implicherebbe inevitabilmente per il ricorrente la perdita del grado A 4, le probabilità di riottenere detto grado sarebbero troppo limitate perché egli possa avere interesse a far valere la nullità di cui trattasi.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — PER QUANTO RIGUARDA IL RIFIUTO DELL'ALTA AUTORITÀ CONTENUTO NELLA NOTA DEL 17 OTTOBRE 1963 › La censura d'incompetenza ratione temporis › b) Nel merito
paragrafo 1
Secondo la convenuta, i motivi dedotti dal ricorrente sarebbero infondati in diritto, giacché gli articoli 62 e 46 del vecchio Statuto — i quali attribuiscono alla Commissione dei Presidenti il potere di emendare lo Statuto — non hanno cessato di avere effetto al termine del periodo transitorio. La disposizione transitoria che, ai sensi del § 7 della Convenzione, doveva cessare di avere effetto non oltre il termine del periodo transitorio, riguardava l'assunzione dei dipendenti a contratto, non già lo Statuto da adottarsi dalla Commissione dei Presidenti.
paragrafo 2
L'efficacia dello Statuto, che è stato adottato il 21 dicembre 1955 dall'Alta Autorità in forza dei suoi poteri di organizzazione interna e che ha posto fine al regime contrattuale provvisorio, non era invece limitata alla durata del periodo transitorio.
paragrafo 3
L'articolo 5, n. 4 e l'allegato I dello Statuto disciplinano poi materie sulle quali la Commissione dei Presidenti era competente a pronunciarsi a norma dell'articolo 78 n. 3 del Trattato: la corrispondenza fra impieghi tipo e carriere rientra infatti nella determinazione della tabella degli stipendi. Anche supponendo però che la Commissione dei Presidenti non fosse competente, l'Alta Autorità stessa lo sarebbe stata, giacché essa ha il potere di disciplinare i propri rapporti con i suoi dipendenti.
paragrafo 4
Il ricorrente si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa Algera, in cui è detto che tale competenza si desume, non già dall'articolo 78 del Trattato C.E.C.A., bensì dal § 7 della Convenzione sulle disposizioni transitorie. La Commissione dei Presidenti aveva ricevuto dei poteri dai firmatari del Trattato per un periodo limitato e non potrebbe arrogarsi, attraverso gli articoli 46 e 62 del vecchio Statuto, ulteriori poteri protratti nel' tempo, in contrasto col § 7 della summenzionata Convenzione.
paragrafo 5
In conformità ai principi posti dalla Corte nella sentenza 24 e 34/58, il vecchio Statuto avrebbe senza dubbio potuto conservare efficacia oltre il termine del periodo transitorio.
paragrafo 6
Se avesse voluto adottare un nuovo Statuto, l'Alta Autorità avrebbe dovuto applicare la procedura di revisione contemplata dall'articolo 95 del Trattato, a meno che non avesse voluto lasciare a ciascuna istituzione la cura di provvedere agli opportuni emendamenti.
paragrafo 7
Pur contrastando la tesi della convenuta secondo la quale l'eccezione di legittimità consente di criticare unicamente le disposizioni dei regolamenti lesive per il ricorrente, questi assume che, anche restando nell'ambito dell'articolo 5 n. 4, e dell'allegato I dello Statuto, appare estremamente improbabile che la compilazione della tabella delle corrispondenze fra impieghi-tipo e carriere possa essere considerata come un'operazione relativa alla determinazione della tabella degli stipendi. La competenza della Commissione dei Presidenti a questo proposito non sarebbe comunque una competenza di decisione, ma soltanto di coordinazione delle misure da adottarsi in questo campo dall'autorità competente, che resta da determinare.
paragrafo 8
Per quanto riguarda la competenza della Alta Autorità ad adottare essa stessa il nuovo testo dello Statuto, sarebbe molto probabile che l'adozione da parte dell'Alta Autorità del testo emendato sia semplicemente consistita nella decisione che il testo sarebbe stato applicato ai suoi servizi. Inoltre non sarebbe certo che al termine del periodo transitorio, venuta meno la competenza della Commissione dei Presidenti, sia divenuta competente la stessa istituzione. Infine, se l'Alta Autorità avesse la competenza affermata dalla convenuta, la censura di non aver conservato al ricorrente le aspettative di carriera sarebbe pienamente fondata: l'Alta Autorità non potrebbe infatti ulteriormente sostenere di essere stata costretta a farlo.
paragrafo 9
La convenuta ribatte che l'articolo 95 del Trattato riguarda unicamente la revisione della clausola dello stesso Trattato e non è quindi applicabile allo Statuto del personale. La conservazione delle aspettative di carriera offerte a un determinato dipendente dal vecchio Statuto non potrebbe essere considerata come obbligatoria per l'Alta Autorità.
paragrafo 10
Quanto alla competenza della Commissione dei Presidenti, non sarebbe dato di vedere come il «pronunziarsi in via preliminare ai sensi dell'articolo 78, n. 3 del Trattato implicherebbe una competenza di parere e non di decisione».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — PER QUANTO RIGUARDA IL RIFIUTO DELL'ALTA AUTORITÀ CONTENUTO NELLA NOTA DEL 17 OTTOBRE 1963 › La censura di violazione dei diritti quesiti
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decurtazione delle sue aspettative di carriera viola il principio del rispetto dei diritti quesiti, principio giuridico che, a norma dell'articolo 31 del Trattato C.E.C.A., la Corte deve salvaguardare.
paragrafo 2
La convenuta, oltre agli argomenti dedotti in proposito in sede di ricevibilità onde dimostrare che il ricorrente non aveva alcun diritto quesito, sostiene che, in via generale, i pubblici dipendenti dotati di stato giuridico non avrebbero alcun diritto quesito alla conservazione delle disposizioni che disciplinano tale loro stato, all'infuori di quelli espressamente loro attribuiti. Al riguardo essa si richiama soprattutto agli ordinamenti belga, francese e italiano.
paragrafo 3
Il ricorrente, pur ammettendo che, secondo le giurisprudenze nazionali, i dipendenti dotati di stato giuridico non hanno in linea di principio diritti quesiti, rileva che la giurisprudenza dei tribunali amministrativi internazionali manifesta la tendenza a determinare l'ambito di efficacia dei diritti quesiti. Detti tribunali ritengono generalmente che il funzionario internazionale ha un diritto quesito allo stipendio e al grado. Non significherebbe spingersi oltre una ragionevole applicazione della nozione di diritti quesiti il ritenere che il diritto al grado implica il diritto alla conservazione dei vantaggi ad esso relativi, in ispecie delle aspettative di carriera. I diritti nazionali non dovrebbero del resto prevalere in ogni caso sul principio, universalmente accolto, del rispetto dei diritti quesiti, tanto più che detto principio dev'essere inteso con particolare larghezza qualora si tratti di funzionari internazionali.
paragrafo 4
A differenza dei funzionari nazionali, questi non avrebbero infatti ampie possibilità di difesa — mediante un'azione collettiva sul piano politico o sindacale — contro qualsiasi tentativo di violare i loro diritti compiuto per mezzo di provvedimenti legislativi o regolamentari.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che la tesi del ricorrente, basata sulla distinzione fra regime contrattuale e regime statutario, è irrilevante nella fattispecie, giacché era previsto fin dall'inizio che i dipendenti della C.E.C.A. avessero, eccetto che durante un breve periodo transitorio iniziale, uno stato giuridico stabilito mediante regolamento. Le soluzioni adottate nell'ambito nazionale sarebbero quindi valide nella fattispecie.
paragrafo 6
La convenuta invoca il principio generale della non retroattività, principio che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto rispettare. Il diritto al grado sorgerebbe unicamente in seguito alla promozione o nomina al grado di cui trattasi. La promozione non è mai un diritto. Non sarebbe quindi in contrasto col principio della retroattività la creazione, mercè una modifica delle carriere, di nuove condizioni per l'acquisto del diritto al grado A 3, immediatamente applicabili. L'articolo 94, secondo comma, confermerebbe che si è effettivamente avuto cura di far salvo detto principio.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — PER QUANTO RIGUARDA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DI CUI AL PUNTO I, 3 DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, la decisione con cui la Commissione dei Presidenti ha respinto la richiesta dell'Alta Autorità intesa a che fossero conservate ai dipendenti, ad personam, le aspettative di carriera è illegittima in quanto :
paragrafo 2
a) a norma dell'articolo 78 del Trattato C.E.C.A., la Commissione dei Presidenti non aveva il potere di opporsi a un provvedimento del genere, che era di esclusiva competenza dell'Alta Autorità;
b) detto rifiuto viola il principio del rispetto dei diritti quesiti.
paragrafo 3
La convenuta oppone che la censura è inammissibile giacché, in primo luogo il ricorrente non avrebbe veste per elevarla, non avendo mai avuto alcuna aspettativa di carriera fino al grado A 3 e, in secondo luogo, il fatto che la Commissione dei Presidenti non abbia emanato delle disposizioni transitorie per la conservazione di dette aspettative non potrebbe essere considerato come una decisione.
paragrafo 4
Il ricorrente replica che non possono essere poste a suo carico le conseguenze del ritardo con cui la controparte ha regolarizzato la sua posizione. Il rifiuto della Commissione dei Presidenti costituirebbe inoltre una decisione.
paragrafo 5
Secondo la convenuta, questa tesi del ricorrente equivarrebbe a sostenere che in caso di decisione positiva, vi sarebbe del pari decisione di rifiuto per quanto riguarda tutte le altre decisioni positive che avrebbero potuto essere adottate e che non lo sono state.
paragrafo 6
La censura sarebbe inoltre erronea e infondata in diritto, posto che la criticata modifica della carriera dei dipendenti risulta dal testo dello Statuto emendato, il quale non contiene disposizioni transitorie per la conservazione delle aspettative di cui trattasi. In mancanza di diritti quesiti in materia, la Commissione dei Presidenti non avrebbe inoltre avuto alcun obbligo di conservare ad personam le aspettative di carriera.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C — PER QUANTO RIGUARDA LA CORRISPONDENZA TRA FUNZIONI E GRADO
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo il ricorrente, a sostegno delle conclusioni subordinate e contro il rifiuto opposto dall'Alta Autorità (nella lettera 17 ottobre 1960) alla sua richiesta d'inquadramento al grado A 3, deduce i motivi d'incompetenza, violazione di forme essenziali, violazione del Trattato o di qualsiasi altra forma relativa alla sua applicazione e sviamento di potere, senza peraltro svolgere in proposito appositi argomenti.
paragrafo 2
La convenuta assume che, in queste condizioni, i motivi di nullità non possono essere presi in considerazione. Se ciò non bastasse, essa non avrebbe potuto collocare il ricorrente al grado A 3, giacché il posto n. 18 dell'organico della Direzione cui appartiene il ricorrente, posto che veniva dopo quello n. 7 (entrambi posti di amministratore) corrisponde, nel nuovo organico, al posto n. 123 il quale viene dopo il posto 112 (ex posto n. 7) cui corrisponde l'impiego di capo divisione. Il ricorrente avrebbe quindi potuto ottenere al massimo il grado A 4. Con ciò il ricorrente non potrebbe affermare di avere esercitato funzioni diverse da quelle corrispondenti al posto che gli era stato attribuito. La convenuta rileva in proposito che la richiesta, fatta nel 1960 dal signor Vinck, Direttore Generale del ricorrente, e intesa ad ottenere che questi fosse posto alle sue dirette dipendenze, fu respinta dalla Commissione amministrativa dell'Alta Autorità nella riunione del 10 marzo 1960.
paragrafo 3
Il ricorrente contesta «l'exceptio obscuri libelli», assumendo che, perché siano soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 38 del Regolamento di procedura, è sufficiente che la controparte e la Corte siano in grado di comprendere esattamente quanto si richiede col ricorso, senza che sia necessario richiamarsi espressamente a un articolo determinato del Trattato o ad altre eventuali disposizioni.
paragrafo 4
L'articolo 42 del Regolamento consente del resto di precisare i motivi sommariamente esposti nell'atto introduttivo, il che vale specialmente in una materia come la presente, in cui la Corte ha giurisdizione anche in merito.
paragrafo 5
Per quanto riguarda il merito della controversia, il ricorrente sostiene che il vero problema è quello di stabilire quali fossero le funzioni che egli ha realmente esercitato. La tesi della convenuta, basata sulla nozione di grado ottenuto, non già su quella di funzioni esercitate, sarebbe in contrasto col principio affermato nella sentenza Maudet. Posto che dipendeva direttamente dal sig. Vinck, tanto prima quanto dopo l'applicazione del nuovo Statuto egli avrebbe esercitato funzioni corrispondenti, in base alla descrizione delle funzioni e attribuzioni adottata dall'Alta Autorità, a quelle di consigliere (grado A 3). Su questo punto egli offre quale mezzo di prova l'audizione del sig. Vinck.
paragrafo 6
Il ricorrente contrasta poi la distinzione, operata dalla convenuta, tra funzioni esercitate de jure e funzioni esercitate de facto. Nell'adempiere i suoi compiti, il ricorrente non avrebbe fatto che seguire le istruzioni del proprio Direttore Generale ed avrebbe quindi avuto diritto di ritenere di adempierli legittimamente.
paragrafo 7
La convenuta replica che i principi invocati dal ricorrente ed affermati nella sentenza 20 e 21/63 non sarebbero applicabili nella fattispecie, giacché nel caso risolto con detta sentenza non vi era dubbio che il ricorrente fosse il capo di un ufficio che la stessa istituzione considerava come una divisione ed era quindi incontestabile che il ricorrente esercitasse, tanto de jure quanto de facto, le funzioni di capo divisione. Nella fattispecie, sarebbe invece incontestabile de jure — sia per quanto riguarda l'organico anteriore al 1962 sia per quanto riguarda l'organico posteriore — che il ricorrente non esercita funzioni di capo divisione, né funzioni tali da farlo considerare come consigliere di un'organo delle istituzioni ovvero come responsabile di studi o di controlli sotto l'autorità di un Direttore Generale o di un Direttore, giacché egli si trova alle dipendenze di una persona a sua volta dipendente da un Direttore.
paragrafo 8
I vari richiami a tale situazione, effettuati dal Direttore Generale dell'Amministrazione e delle Finanze per conto dell'Alta Autorità, e il rifiuto (espresso il 5 marzo 1963 della Commissione Amministrativa) di creare un posto di consigliere presso il Direttore Generale del ricorrente, comproverebbe che l'Alta Autorità non ha mai inteso affidare al ricorrente né de jure, né de facto, altre funzioni oltre a quelle inerenti alla sua posizione nell'organico. La pretesa del ricorrente si risolverebbe quindi nel contestare all'Alta Autorità la competenza e il potere di organizzare i propri servizi; nell'escludere qualsiasi possibilità di fissare un organico e di stendere un bilancio preventivo e nel togliere alla Commissione dei Presidenti, in violazione dell'articolo 78, n. 3 del Trattato, il potere di determinazione in via preliminare ivi sancito.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
La fase scritta si è svolta ritualmente. Nell'adunanza del 21 ottobre 1964, la prima sezione della Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 2
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza dell' 11 novembre 1964. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 2 dicembre 1964.
SENTENZA › IN DIRITTO › A — LA CHIAMATA IN GIUDIZIO DELLA C.E.C.A. E DELLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI
paragrafo 1
Il ricorrente ha diretto il ricorso non solo contro l'Alta Autorità della C.E.C.A., ma anche contro la C.E.C.A. stessa e, in quanto occorra, contro la Commissione dei Presidenti di cui all'articolo 78 del Trattato C.E.C.A.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la chiamata in giudizio della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Corte rileva che l'articolo 90 dello Statuto del Personale, il quale disciplina il ricorso gerarchico, preliminare al ricorso giurisdizionale, stabilisce che qualsiasi dipendente può adire l'autorità che ha il potere di nomina della propria istituzione. In mancanza di contrarie disposizioni, il ricorso giurisdizionale contemplato dall'articolo 91 dello Statuto deve ritenersi disciplinato da norme analoghe e va diretto contro la stessa istituzione.
paragrafo 3
In considerazione della natura delle funzioni attribuite alla Commissione dei Presidenti dall'articolo 78 del Trattato, gli atti da essa adottati non possono produrre effetti giuridici nei confronti dei dipendenti della Comunità se non attraverso i provvedimenti delle istituzioni che sono vincolate dagli atti stessi. La legittimità degli atti predetti può essere messa in discussione solo attraverso tali provvedimenti; la possibilità che un dipendente della Comunità diriga un ricorso contro detta Commissione va quindi esclusa immediatamente, senza che sia necessario stabilire se, a norma del diritto comunitario, essa possa stare in giudizio.
paragrafo 4
Ciò premesso, il ricorso dev'essere preso in considerazione solo in quanto diretto contro l'Alta Autorità della C.E.C.A.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — LA CONSERVAZIONE DELLE ASPETTATIVE DI CARRIERA DEL RICORRENTE › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione negativa che sarebbe contenuta nella nota 17 ottobre 1963, a firma del Vice-Presidente dell'Alta Autorità.
paragrafo 2
La convenuta eccepisce l'irricevibilità della domanda in quanto l'atto impugnato non sarebbe una decisione.
paragrafo 3
Gli argomenti dedotti dalla convenuta a sostegno di detta eccezione sono fondati sull'assunto che il ricorrente non aveva alcuna aspettativa di carriera fino al grado A 3, e ciò essenzialmente per il fatto che, tanto sotto il vecchio Statuto, quanto a norma dello Statuto emendato, i dipendenti non hanno affatto il diritto di essere nominati in pianta stabile nel posto ch'essi occupino ad interim.
paragrafo 4
Detti argomenti rientrano quindi nel merito nella controversia e l'eccezione non può essere esaminata separatamente da esso.
paragrafo 5
La convenuta eccepisce inoltre l'irricevibilità della domanda per decadenza. La determinazione della posizione amministrativa e della carriera del ricorrente sotto lo Statuto emendato è stata portata a conoscenza di quest'ultimo con nota comunicatagli il23 gennaio 1963. Dal tenore di detta nota emerge che la carriera del ricorrente è limitata ai gradi A 5 e A 4. Pur ammettendo che la lettera inviata dal ricorrente al Presidente dell'Alta Autorità il 28 gennaio 1963 costituisca un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto e che la nota 7 febbraio 1963, a firma del Direttore del Personale, non sia una valida decisione di detto reclamo, a norma dell'articolo 91 dello Statuto del Personale il termine per l'impugnazione del silenzio-rifiuto era quindi già scaduto nel momento in cui il ricorso è stato proposto.
paragrafo 6
Il ricorrente assume poi che lo Statuto, essendo stato adottato da un'autorità ormai incompetente dopo la scadenza del termine contemplato dal § 7 della Convenzione, è giuridicamente inesistente e il termine contemplato dall'articolo 91 di esso è privo di qualsiasi efficacia.
paragrafo 7
L'eccezione non può essere accolta. Il § 7 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie non attribuiva affatto alla Commissione dei Presidenti la competenza in materia di Statuto, bensì la presupponeva già esistente. È normale e opportuno per il funzionamento di ogni amministrazione che l'organo competente ad adottare una disciplina in una materia determinata abbia del pari il potere di modificare tale disciplina.
paragrafo 8
Dev'essere quindi ritenuto valido l'articolo 62 dello Statuto, adottato nel 1956 dalla Commissione dei Presidenti ed applicato dall'Alta Autorità, il quale attribuiva a detta Commissione il potere di apportare, a determinate condizioni, emendamenti allo Statuto stesso. Ciò posto, l'articolo 91 dello Statuto emendato è opponibile al ricorrente e la domanda in esame va pertanto dichiarata irricevibile per decadenza.
SENTENZA › IN DIRITTO › C — RICEVIBILITÀ DEL SECONDO CAPO DELLE CONCLUSIONI PRINCIPALI E DEL SECONDO CAPO DELLE CONCLUSIONI SUBORDINATE DEL RICORRENTE
paragrafo 1
Da quando precede risulta, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, che sono irricevibili in quanto tardivamente proposte le domande del ricorrente dirette ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento in quanto occorra dell'articolo 5 n. 4 e dell'allegato I dello Statuto del personale e, in secondo luogo, della decisione di nomina in data 5 settembre 1962, nella parte in cui vi s'inquadra il ricorrente al grado A 4.
SENTENZA › IN DIRITTO › D — LA CORRISPONDENZA TRA FUNZIONI E GRADO › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
A sostegno del primo capo delle conclusioni subordinate, il ricorrente assume che le funzioni da lui esercitate in conformità alle istruzioni del suo Direttore Generale, sia prima sia dopo l'applicazione dello Statuto emendato, corrispondono, in base alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni effettuata dall'Alta Autorità, a quelle di consigliere (grado A 3). Egli sostiene quindi di aver diritto ad essere reinquadrato in detto grado.
paragrafo 2
La convenuta eccepisce l'irricevibilità della domanda per decadenza, assumendo che la domanda stessa, benché diretta in apparenza contro la nota del 17 ottobre 1963, ha in realtà di mira la decisione di nomina, comunicata al ricorrente il 21 settembre 1962, e la decisione che definiva la sua posizione amministrativa, comunicatagli il 23 gennaio 1963.
paragrafo 3
L'eccezione non può essere accolta. Soltanto in base alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni effettuata dalla sua istituzione il ricorrente poteva rendersi conto della corrispondenza tra le funzioni ch'egli esercitava e un determinato impiego-tipo.
paragrafo 4
La convenuta oppone ancora che, nella nota del 29 luglio 1963, il ricorrente non aveva chiesto di essere reinquadrato al grado A 3; egli non avrebbe potuto quindi provocare su questo punto alcuna decisione dell'Alta Autorità impugnabile a norma dell'articolo 91 dello Statuto del Personale.
paragrafo 5
La Corte osserva che se è vero che in detta nota il ricorrente aveva chiesto solo in via subordinata ed in modo abbastanza vago che il suo posto di amministratore fosse trasformato in un posto di consigliere, non è men vero che la convenuta ha perfettamente afferrato il reale significato di tale proposta, come risulta dalla risposta data dall'Alta Autorità con la nota del 17 ottobre 1963 e delle ragioni ivi esposte onde spiegare l'impossibilità in cui essa si trovava di trasformare il posto del ricorrente nel senso da questi desiderato.
paragrafo 6
Anche questa eccezione della convenuta va perciò disattesa.
SENTENZA › IN DIRITTO › D — LA CORRISPONDENZA TRA FUNZIONI E GRADO › 2. Nel merito
paragrafo 1
Il principio della corrispondenza tra funzioni esercitate e grado-principio che costituisce il fondamento dell'allegato I dello Statuto, come pure dell'articolo 5 il quale contempla la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni da effettuarsi da ciascuna istituzione — ha lo scopo di evitare, in primo luogo, le disparità di trattamento fra dipendenti cui siano state validamente affidate mansioni analoghe e, in secondo luogo, che si pretendano dai dipendenti prestazioni che non rientrano nella descrizione delle funzioni relative al loro impiego.
paragrafo 2
Per questo, nella sentenza richiamata dal ricorrente, la Corte ha annullato il rifiuto dell'autorità che ha il potere di nomina di collocare il dipendente al grado corrispondente alle funzioni per le quali egli era stato espressamente assunto e ch'egli aveva esercitato senza interruzione, in conformità alle istruzioni di detta autorità, sia prima, sia dopo la nomina in ruolo. Lo stesso principio non obbliga invece l'autorità che ha il potere di nomina ad attribuire ai propri dipendenti un grado diverso da quello corrispondente — in base all'allegato I ed alla descrizione contemplata dall'articolo 5 sopra menzionato — all'impiego cui, non solo essa li ha espressamente assegnati, ma anche ha effettivamente voluto assegnarli.
paragrafo 3
Qualora si ammettesse il contrario, ne deriverebbe che qualsiasi iniziativa non autorizzata di un capo servizio il quale affidi a un subordinato compiti propri di un impiego superiore a quello assegnato al subordinato stesso, potrebbe determinare situazioni di fatto che, pur non essendo volute dall'autorità che ha il potere di nomina, sarebbero per questa vincolanti.
paragrafo 4
Nella fattispecie è assodato che, quali che siano le mansioni affidate al ricorrente dal suo Direttore Generale, la convenuta non ha mai autorizzato il passaggio del ricorrente alle dirette dipendenze del direttore stesso; essa si è anzi più volte espressa in senso contrario.
paragrafo 5
Il ricorrente non ha quindi alcun motivo di chiedere il reinquadramento nel grado A 3.
SENTENZA › IN DIRITTO › E — LA DOMANDA DI RISARCIMENTO
paragrafo 1
Il ricorrente ha chiesto che la convenuta sia comunque condannata provvisionalmente a pagargli la somma di un franco quale risarcimento del danno morale.
paragrafo 2
Egli non ha però affatto provato di aver subito un danno morale e d'altro lato è emerso che egli non aveva alcun diritto ad essere reinquadrato nel grado A 3.
paragrafo 3
La domanda va quindi disattesa.
SENTENZA › IN DIRITTO › E — LA DOMANDA DI RISARCIMENTO › Le spese
paragrafo 1
A norma dell'articolo 70 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Ai sensi dell'articolo 69 § 2 del Regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente, essendo state respinte tutte le sue domande, deve sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le deduzioni orali delle parti,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
Visto l'articolo 78 del Trattato istitutivo della C.E.C.A. e il § 7 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie allegata a detto trattato,
Visto il protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
Visto il Regolamento di Procedura della Corte,
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso 102-63 è respinto.
2o Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute.
Firme
Così deciso a Lussemburgo il 17 dicembre 1964
Lecourt
Delvaux
Trabucchi
Letto in pubblica udienza il 17 dicembre 1964 a Lussemburgo.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
R. Lecourt