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Sez. 3, Sentenza n. 44890 del 21/10/2009 Ud. (dep. 20/11/2009) Rv. 245271 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Reati - Delega di funzioni - Delegato - Responsabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245271-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Il soggetto destinatario di una delega di funzioni in materia antinfortunistica non risponde penalmente, per il caso in cui il delegante non lo abbia messo nelle condizioni per svolgere adeguatamente i compiti affidatigli, soltanto se, inadempiente il delegante, egli abbia rifiutato il conferimento dell'incarico. (Nella specie, il dirigente comunale delegato dal Sindaco aveva continuato a svolgere le funzioni, pur in mancanza dell'effettiva assegnazione dei fondi necessari per il loro espletamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1 com. 4 n. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)