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Sez. 3, Sentenza n. 35862 del 31/05/2016 Ud. (dep. 31/08/2016) Rv. 267641 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Responsabilità del direttore tecnico di azienda - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267641-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico al quale, per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessità della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che il titolare non abbia interferito nella sua attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 216 com. 2 n. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)