Sez. 2, Sentenza n. 3867 del 14/01/1974 Ud. (dep. 31/05/1974) Rv. 127018 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELLA COSA DA DELITTO - PROVA - POSSIBILITA DI DESUMERLA DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 712 COD PEN - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELLA COSA DA DELITTO - PROVA - POSSIBILITA DI DESUMERLA DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 712 COD PEN - CONDIZIONI.*
In tema di ricettazione, per la conoscenza, nel ricettatore, della provenienza delittuosa delle cose, non e necessario che questa si estenda alla precisa e completa cognizione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato principale, bastando la certezza di acquistare cose provenienti da reato; tale conoscenza puo bene desumersi anche dagli elementi considerati dall'art 712 cod pen, allorche i sospetti sulla legittimita della provenienza siano cosi gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di buon senso il convincimento, basato sulla piu comune esperienza, che le cose ricevute o acquistate non potevano essere possedute legittimamente da chi le deteneva e offriva. (Conf 123998, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)