Sez. 2, Sentenza n. 3337 del 16/01/1973 Ud. (dep. 03/05/1973) Rv. 123998 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELLA COSA DA DELITTO - PROVA - POSSIBILITA DI DESUMERLA ANCHE DAGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART 712 COD PEN - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELLA COSA DA DELITTO - PROVA - POSSIBILITA DI DESUMERLA ANCHE DAGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART 712 COD PEN - CONDIZIONI.*
Per la conoscenza, nel ricettatore, della provenienza delittuosa delle cose, non e necessario che questa si estenda alla precisa e completa cognizione delle circostanze di tempo di modo e di luogo del reato principale, bastando la certezza di acquistare cose provenienti da reato; tale conoscenza puo desumersi anche dagli elementi considerati dall'art 712 cod pen, allorche i sospetti sulla legittimita della provenienza siano cosi gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di buon senso il convincimento, basato sulla piu comune esperienza, che le cose ricevute o acquistate, non potevano essere possedute legittimamente da chi le deteneva e offriva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)