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Sez. 1, Sentenza n. 243 del 26/01/1956 (Rv. 880426 - 01)

TRASPORTO - OBBLIGO DELLA CUSTODIA DELLE COSE TRASPORTATE - INCOMBE FINO ALLA CONSEGNA
Stato
decisa il 1956-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880426-01

TRASPORTO - OBBLIGO DELLA CUSTODIA DELLE COSE TRASPORTATE - INCOMBE FINO ALLA CONSEGNA

L'Obbligo della custodia e della conservazione delle cose trasportate e la relativa responsabilità del vettore per la perdita od avaria delle cose stesse non viene meno con l'arrivo delle cose, ma cessa soltanto con la consegna al destinatario (e ciò anche nella ipotesi della inesistenza di un Obbligo di consegna al domicilio del destinatario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)