Sez. 3, Sentenza n. 5700 del 10/06/1999 (Rv. 527234 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA | Obbligo persistente fino alla materiale presa in consegna della merce - Firma del destinatario sulla bolla di accompagnamento - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità ex recepto per perdita o danneggiamento - Configurabilità.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA
La responsabilità, "ex recepto", del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l'arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento, perché l'esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l'adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)