Sez. 5, Sentenza n. 17133 del 03/08/2007 (Rv. 600547 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Mancata risposta ai questionari - Conseguenze - Presunzioni di redditività - Indicazione - Necessità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento omissivo del contribuente, che trascuri di rispondere ai questionari previsti dall'art.32, n.4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, autorizza l'Amministrazione a procedere ad accertamento muovendo dalla constatazione che i fatti esposti nelle richieste rispondano a verità o che i documenti richiesti non sussistono oppure impedisce al contribuente di esibire tardivamente gli atti che è stato invitato ad esibire; tale omissione, tuttavia, non consente all'Amministrazione di individuare il reddito a suo totale arbitrio, essendo comunque necessaria l'indicazione delle presunzioni, anche semplici, da cui ha tratto le somme contestate al contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 6003 art. 32 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)