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Sez. 5, Sentenza n. 6311 del 10/03/2008 (Rv. 602153 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI | Accertamento induttivo - Documentazione non elaborata dal contribuente - Utilizzabilità - Condizioni - Prova della veridicità - Anche attraverso presunzioni - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602153-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo, utilizzando documentazione reperita presso terzi e da costoro elaborata, purché fornisca la prova, anche attraverso presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente, dell'inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto in essa si affermava apoditticamente, e senza alcuna valutazione nei termini che precedono, l'inutilizzabilità della documentazione non elaborata dal contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)