Sez. 1, Sentenza n. 9106 del 07/03/1978 Ud. (dep. 07/07/1978) Rv. 139644 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
La chiamata di correo puo costituire elemento di prova idoneo e sufficiente ai fini del giudizio di responsabilita nei confronti dell'accusato quando il giudice di merito, con logica ed adeguata motivazione, la ritiene attendibile sia per le sue caratteristiche e per il contenuto intrinseco, sia per la presenza di elementi e circostanze estrinseche che ne confermano la veridicita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)