Sez. 1, Sentenza n. 285 del 09/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163891 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE - REATI DI DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI - MOTIVAZIONE - OMESSO RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E ALLE QUALITÀ MORALI - ILLEGITTIMITÀ - RICHIAMO ALLA INCENSURATEZZA - INSUFFICIENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE - REATI DI DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI - MOTIVAZIONE - OMESSO RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E ALLE QUALITÀ MORALI - ILLEGITTIMITÀ - RICHIAMO ALLA INCENSURATEZZA - INSUFFICIENZA.*
Qualora il giudice, nel concedere la libertà provvisoria al soggetto, imputato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, non faccia alcun cenno alla gravità obiettiva del fatto e alle qualità morali della persona, il giudizio prognostico è invalidato dall'omessa valutazione di tali elementi che costituiscono i presupposti necessari di esso e dimostrano, se accertati, la capacità a delinquere dell'imputato stesso. Nè è sufficiente, a tale fine, la semplice menzione dello stato di incensuratezza che è solo un aspetto della personalità, il quale va integrato con la valutazione della capacità criminale dimostrata con il fatto delittuoso e con la gravità obiettiva dei reati, desunta dalla natura, dalla modalità e reiterazione delle azioni criminose. (V mass n 139610).*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)