Sez. 5, Ordinanza n. 1222 del 07/06/1978 Cc. (dep. 06/07/1978) Rv. 139610 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - REVOCA NORMATIVA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - REVOCA NORMATIVA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Ai sensi dell'art 1 della legge 22 maggio 1975, n 152, il giudice nel concedere la liberta provvisoria deve fare riferimento, per adempiere all'Obbligo della motivazione, alla ritenuta insussistenza di ragioni ostative di carattere processuale, nonche alle circostanze del fatto ed alle qualita morali dell'imputato, al fine di trarre dalla valutazione di tali elementi la fondata previsione che, lasciato libero, questi non commettera nuovamente reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettivita. Elementi diversi da quelli indicati, come ad esempio la difficile situazione familiare dell'imputato, assumono rilievo meramente sussidiario, dovendo il giudice tener conto soprattutto delle ragioni processuali e della capacita a delinquere dell'imputato. (nella specie, nell'ordinanza di concessione della liberta provvisoria, annullata dalla Corte di Cassazione, mancava qualsiasi accenno al giudizio prognostico sull'imputato, essendosi posti invece in rilievo i precedenti penali dello stesso, la sua difficile situazione familiare e la ritenuta insussistenza di ragioni di cautela processuale). (V mass n 135146; (V mass n 135531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)