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Sez. 1, Sentenza n. 8028 del 13/06/2000 (Rv. 537544 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suoli edificabili ai sensi dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Solo quelli destinati ad edilizia abitativa residenziale - Esclusione - Anche quelli destinati ad insediamenti industriali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537544-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel sistema introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non classificabili come edificabili (rispetto alla quale non è consentita la prospettazione di un "tertium genus"), l'edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma comprende tutte quelle trasformazioni del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione. Ne deriva che devono essere considerati edificabili anche i suoli destinati ad insediamenti industriali, i quali ultimi ben possono essere attuati ad opera dei privati, ove i suoli stessi non siano fatti oggetto di iniziative ablatorie.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)