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Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 03/12/1997 (Rv. 510661 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE | Prova testimoniale - Indicazione dei testi nei rispettivi atti introduttivi della controversia - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510661-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, sia l'attore che il convenuto sono tenuti, a pena di decadenza, a specificare nei rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed in particolare, quando si tratta di prove testimoniali, ad indicare i testi di cui si chiede l'audizione ex art. 244 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)