Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 03/12/1997 (Rv. 510661 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE | Prova testimoniale - Indicazione dei testi nei rispettivi atti introduttivi della controversia - Necessità .
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, sia l'attore che il convenuto sono tenuti, a pena di decadenza, a specificare nei rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed in particolare, quando si tratta di prove testimoniali, ad indicare i testi di cui si chiede l'audizione ex art. 244 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)