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Sez. L, Sentenza n. 728 del 21/01/1993 (Rv. 480390 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - Limiti | Deduzione da parte dell'attore o del convenuto - Indicazione dei testimoni nei rispettivi primi atti - Necessità - Ammissione di nuovi mezzi di prova all'udienza di discussione - Estensione - Fissazione di nuova udienza - Influenza su decadenze già verificatesi - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480390-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - Limiti

Nel rito del lavoro sia l'attore che il convenuto sono tenuti - a pena di decadenza - a specificare nei rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed in particolare, quando si tratta di prova testimoniale, ad indicare i testimoni di cui si chiede l'audizione, ai sensi dello art. 244 cod. proc. civ.; il principio posto da tale norma trova applicazione anche per l'ipotesi di ammissione di nuovi mezzi di prova all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420, quinto comma cod. proc. civ., e sulla decadenza già verificatesi non può influire l'eventuale successiva fissazione di nuova udienza, disposta dal giudice senza la concessione del termine per il deposito di note difensive ai sensi del sesto comma dello stesso art. 420.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)