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Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 24/02/2004 (Rv. 570464 - 01)

AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE | Proprietà diretto-coltivatrice - Formazione - Agevolazioni creditizie concesse dallo Stato - Vincolo trentennale di indivisibilità ex art. 11 legge n. 817 del 1971 - Perdita della vocazione agricola di una parte del fondo - Venuta meno del vincolo - Configurabilità - Fondamento - Modalità - Conseguenze - Revoca del vincolo da parte dell'Ispettorato dell'agricoltura - Differenze.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570464-01

AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE

Il vincolo trentennale di indivisibilità previsto, a pena di nullità, dall'art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 per i fondi acquistati - successivamente all'entrata in vigore della legge citata - con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione e l'ampliamento della proprietà viene automaticamente meno (così come per la scadenza del trentennio) nel momento in cui una parte dell'intero fondo perde la vocazione agricola (ad es., a seguito di destinazione industriale di piano), venendo in tal caso a cessare lo scopo di unitarietà ed integrità del fondo voluto dal legislatore, con conseguente restrizione del vincolo di indivisibilità sulla parte di esso rimasta agricola e del relativo assoggettamento all'operatività degli istituti della prelazione agraria e del riscatto, non trovando pertanto in tale caso applicazione la disciplina della revoca, a domanda degli interessati, del vincolo di indisponibilità con provvedimento dell'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio ai sensi dell'art. 11, terzo comma, Legge n. 817 del 1971, attinente alla diversa ipotesi della successione agraria.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)