Sez. 2, Sentenza n. 824 del 27/01/1997 (Rv. 502067 - 01)
AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE | Proprietà diretto - coltivatrice - Formazione - Agevolazioni creditizie concesse dallo Stato - Vincolo trentennale di indivisibilità ex art. 11 legge n. 817 del 1971 - Applicabilità alle cooperative agricole - Sussistenza - Vendita di una parte del fondo ad un socio - Inclusione.
AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE
Il vincolo trentennale di indivisibilità previsto, a pena di nullità, dall'art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 per i fondi acquistati - successivamente all'entrata in vigore della legge citata - con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice è applicabile anche ai fondi acquistati con tale tipo di agevolazioni da cooperative agricole ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, e il vincolo stesso non è derogabile neanche nel caso in cui la divisione del fondo avvenga mediante vendita di una sua parte ad uno dei soci, poiché la previsione da parte dell'art. 16 primo comma che le cooperative possano procedere alla coltivazione, oltre che a conduzione unita, anche con divisione dei poderi tra i soci, fa riferimento ad atti di assegnazione pura e semplice e non a contratti aventi ad oggetto un vero e proprio trasferimento del diritto di proprietà sul bene.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 11, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)