Sez. L, Sentenza n. 6393 del 27/06/1998 (Rv. 516815 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Contratto collettivo - Previsione di una pluralità di livelli in assenza di declaratorie generali e dei relativi profili esemplificativi - Diritto del dipendente alla qualifica superiore in relazione alla supposta pari rilevanza delle proprie mansioni rispetto a quelle di altri dipendenti - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
In mancanza di una specifica tipizzazione convenzionale delle figure professionali dei lavoratori e di una individuazione delle concrete mansioni che definiscono i livelli, pur nella differenziazione di questi all'interno della categoria di appartenenza, il dipendente che riceve un inquadramento nel rispetto di una delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ., non può rivendicare una posizione professionale più elevata di quella posseduta, sul presupposto di una pari rilevanza di mansioni e di eguali responsabilità con altri dipendenti che detta più elevata posizione hanno già acquisita, ben potendo in tali casi il datore di lavoro, soprattutto quando esso non persegue, in via unica o principale, fini di lucro(come nel caso delle imprese di tendenza, le associazioni di beneficenza, i sindacati o i partiti politici), predeterminare - in presenza di un'organizzazione complessa - sulla base di proprie autonome valutazioni gli uffici e i servizi di maggiore rilevanza al fine del perseguimento degli scopi prefissi ed introdurre così nell'ambito della categoria, e segnatamente (come nella specie) di quella dirigenziale diversi livelli con il riconoscimento di quelli più elevati ai preposti ai settori considerati di maggiore importanza e incidenza nell'assetto organizzativo datoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)