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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019 (Rv. 652836 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Nuove domande - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652836-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

In un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie, al risarcimento del danno derivante dalla tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi) l'introduzione con memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. di una questione che non ha formato oggetto del "thema decidendum" dibattuto in appello, per quanto risulti dalla sentenza impugnata, costituisce un inammissibile mutamento delle caratteristiche del fatto posto a fondamento della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato estranea rispetto all'oggetto del giudizio la successiva richiesta, contenuta nella memoria, volta a sostenere la responsabilità dello Stato per non aver aggiornato la borsa di studio introdotta nel 1991 rispetto alla originaria domanda, volta invece ad affermare la responsabilità dello Stato per non aver attuato l'obbligo di adeguata remunerazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)