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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 (Rv. 651598 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Funzione - Sanatoria di eventuali vizi del ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651598-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)