Sez. L, Sentenza n. 3026 del 29/03/1994 (Rv. 485966 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Sospensione ex art. 1, quarto comma, legge n. 193 del 1984 del diritto di opzione ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Applicabilità ai rapporti in corso di prosecuzione per opzione già esercitata - Conseguente ripristino del potere di recesso "ad nutum" - Configurabilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere
L'art. 1, quarto comma, della legge 31 maggio 1984 n. 193, che ha disposto la sospensione del diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge n. 54 del 1982, è norma non retroattiva ma ciononostante applicabile ai rapporti in corso di prosecuzione per opzione già esercitata; con riguardo ai quali ripristina il potere di recesso "ad nutum" già inibito (mediante la previsione dell'applicazione delle disposizioni della legge n. 604 del 1966 in deroga all'art. 11 della medesima) dal quarto comma dell'art. 6 del D.L. del 1981, essendo escluso che dalla disposizione dell'art. 1 della legge n. 193 del 1984 sia deducibile un'ultrattività (in relazione alle opzioni esercitate prima della entrata in vigore dello stesso art. 1) della norma di cui al quarto comma del suddetto art. 6.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 31/05/1984 num. 193 art. 4, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)