Sez. 2, Sentenza n. 3186 del 11/12/2012 Cc. (dep. 22/01/2013) Rv. 254448 - 01
PARTE CIVILE - SPESE | Prescrizione del reato - Liquidazione delle spese in favore della parte civile - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - SPESE
Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile non essendo la prescrizione indice di soccombenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la complessiva condanna alle spese, pronunciata in sede di patteggiamento, a favore della parte civile costituita con riferimento a reati in parte ritenuti prescritti ed in parte oggetto del patteggiamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)