Sez. 4, Sentenza n. 27931 del 05/05/2005 Cc. (dep. 27/07/2005) Rv. 232016 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - azione civile | Liquidazione delle spese in favore della parte civile - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - azione civile
Nella sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., qualora la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente. Se invece l'interessato non ha presentato la relativa domanda, poichè non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)