Sez. 2, Sentenza n. 18092 del 12/04/2016 Ud. (dep. 02/05/2016) Rv. 266850 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Recidiva reiterata - Aumento minimo di un terzo della pena base - Riferimento alla misura di ciascun aumento - Esclusione - Riferimento all'aumento complessivo per la continuazione - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
Il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che fosse incorsa nella violazione del divieto di "reformatio in peius" la pronuncia che aveva confermato la pena irrogata in primo grado, nonostante l'assoluzione per uno dei reati satellite che avevano comportato l'aumento di pena a titolo di continuazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)