Sez. L, Sentenza n. 13236 del 09/06/2009 (Rv. 608823 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati a tempo indeterminato - Diritto all'assunzione in via preferenziale come medici specialisti ambulatoriali - Sussistenza - Diritto al computo dell'anzianità pregressa - Limiti - Salario di anzianità maturato nel rapporto di provenienza - Riconoscibilità - Condizioni - Identità del titolo - Necessità - Fondamento - Anzianità di servizio e di esperienza professionale comunque svolta nell'ambito del S.S.N. - Limiti - Condizioni - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di personale medico convenzionato, l'art. 11 dell'accordo collettivo nazionale recepito con il d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, nel prevedere il diritto all'assunzione in via preferenziale come medici specialisti ambulatoriali dei sanitari che avevano già prestato la propria attività per conto del S.S.N. in qualità di medici convenzionati a tempo indeterminato, non comporta l'esistenza dell'ulteriore diritto al computo nell'anzianità, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del lavoro prestato in precedenza. Né l'articolo unico del d.p.c.m. 8 marzo 2001, che contiene l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, accorda, in tali ipotesi, una piena equiparazione del servizio pregresso atteso che, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico, come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività, mentre, quanto alla precedente anzianità di servizio e di esperienza professionale comunque svolta nell'ambito del S.S.N., al comma 1, lett. b) ne subordina il riconoscimento, ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all'orario settimanale e all'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il pieno riconoscimento dell'anzianità e del maturato economico pregresso, in quanto i sanitari avevano svolto l'attività in convenzione nell'ambito della medicina dei servizi, mentre il nuovo rapporto di impiego era stato instaurato in qualità di specialisti ambulatoriali e, quindi, in un diverso comparto e con una diversa prestazione professionale).
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 316 art. 11, DPCM 08/03/2001 art. 1 com. 1 lett. A, DPCM 08/03/2001 art. 1 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)