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Sez. L, Sentenza n. 6014 del 25/03/2015 (Rv. 634843 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Art. 1, lett. b) del d.p.c.m. 8 marzo 2001 - Anzianità di servizio e di esperienza - Interpretazione estensiva - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634843-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di personale medico inquadrato nei ruoli della dirigenza sanitaria, l'art. 1, lett. b), del d.p.c.m. 8 marzo 2001, nel prevedere il riconoscimento di "una anzianità di servizio e di esperienza professionale" nell'ambito dell'attività prestata nel Servizio sanitario nazionale, costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva, sicchè il periodo prestato durante il rapporto convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione variabile e dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: DPCM 08/03/2001 art. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)