Sez. 1, Sentenza n. 2579 del 21/10/1967 (Rv. 329938 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
La Sede principale dell'impresa, che determina la Competenza territoriale a dichiarare il fallimento, e il luogo dove si svolga la prevalente attivita direttiva ed amministrativa per il suo Esercizio, cioe dove essa ha il centro effettivo dei suoi interessi, dove si trattano gli affari e vengono organizzati e coordinati i suoi diversi fattori. Pertanto, non costituiscono elementi decisivi per la Determinazione della Competenza ne il luogo dove si trovano i beni ne quello dove sono situati i cantieri o le fabbriche e, meno ancora, quello dove risiede la maggior parte dei creditori. (Conf. 2115-67, mass. N.329242 434-66, mass. N. 320863 330-65).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)