Sez. L, Ordinanza n. 5158 del 06/03/2026 (Rv. 678347-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Premio assicurativo INAIL - Criterio di determinazione - Tasso medio di tariffa ex art. 18 del d.m. 12 dicembre 2000 - Variazione in base all'andamento infortunistico dell'azienda - Applicazione in base alla classificazione delle lavorazioni denunciate - Trasferimento di azienda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la determinazione del premio assicurativo dovuto all'INAIL avviene con riferimento al tasso medio di tariffa ex art. 18 del d.m. 12 dicembre 2000 (ratione temporis applicabile), la cui variazione in base all'andamento infortunistico dell'azienda va applicata sulla scorta della classificazione delle lavorazioni denunciate, restando a tal fine irrilevante il trasferimento di azienda, atteso che ciò che rileva, ai fini del mutamento della denuncia iniziale dell'attività già assicurata, sono le variazioni di questa, da far valere con apposita comunicazione ex art. 11 del d.m. citato, e quelle delle misure adottate per la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, da far valere con specifica istanza ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del medesimo d.m.
DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 11, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 18, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 24, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)