Sez. L - , Sentenza n. 4530 del 27/02/2018 (Rv. 647471 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Premio assicurativo INAIL - Riduzione del tasso medio di tariffa ex art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000 - Requisito dimensionale - Periodo di riferimento - Criterio ex art. 22 dello stesso d.m. - Utilizzabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Ai fini della determinazione del premio INAIL, la riduzione del tasso medio di tariffa, prevista dall'art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000, nella misura fissa pari al cinque o al dieci per cento, correlata al numero dei lavoratori anno-periodo, va effettuata sulla base del criterio fornito dall'art. 22 dello stesso d.m., con riguardo all'arco temporale decorrente dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno in cui è stata chiesta la riduzione, avendo le norme citate la finalità unitaria di incentivare il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)