Sez. 5, Sentenza n. 20362 del 20/09/2006 (Rv. 594466 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Merce in transito con "carnet TIR" non pervenuta alla dogana di destinazione - Diritti doganali - Recupero - Relativa ingiunzione fiscale - Emissione - Ufficio competente - Fondamento - Disposizioni di attuazione del c.d.c. - Luogo (Stato) di commissione dell'irregolarità o dell'infrazione doganale - Determinazione - Disciplina - Recupero dei dazi - Disposizioni applicabili.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Per il recupero di diritti doganali in relazione a merce in transito con "carnet TIR" ("transports internationaux routiers") - regime di trasporto internazionale di merci su strada - che non risulti pervenuta alla dogana di destinazione, la competenza, avente rilevanza esterna, ad emettere ingiunzione fiscale spetta inderogabilmente alla dogana di partenza, alla quale va assimilato l'ufficio doganale di passaggio, attesa l'identità di adempimenti, come prescritto dall'art. 145, ultimo comma, del t.u.l.d., approvato col d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; le attribuzioni della dogana di destinazione sono infatti limitate all'invio della pertinente documentazione alla dogana di partenza, essendo la prima solo in grado di accertare il dato negativo del mancato arrivo, ma non di attivare la procedura per il recupero di dazi e penalità, competenza che nessuna disposizione attribuisce ad essa, tanto meno sul piano integrativo della normativa comunitaria. La previsione in esame va letta, invero, nel quadro delineato, in tema di irregolarità e prova della regolarità delle operazioni, dall'art. 378 delle disposizioni di attuazione (dettate con il reg. n. 2454/1993 della Commissione del 2 luglio 1993) del codice doganale comunitario, secondo il quale, quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, questa si considera commessa nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio; qualora entro un termine definito venga determinato lo Stato dove l'infrazione è stata commessa, questo procede al recupero dei dazi conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali (tra le quali, appunto, si colloca l'art. 145 del t.u.l.d.).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 145, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 378, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)